(foto: Architectural details of the historic Tempelhof Airport in Berlin, Germany).
Introdotto con l’art.182 bis della legge fallimentare, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, è uno strumento di carattere privatistico, che consente all’imprenditore di risanare la sua impresa in crisi mediante un accordo con almeno il 60% dei creditori.
È necessario un piano redatto da un professionista abilitato, inclusa una sua relazione attestante la veridicità dei dati e la fattibilità dell’accordo. Con la verifica della sussistenza dei requisiti, il Tribunale dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive.
La procedura è esente da azione di revocatoria, quindi in caso di fallimento i creditori che hanno accettato l’accordo sono salvi per quanto hanno riscosso, mentre chi non ha accettato si vedrà ricondotto nell’ambito dei chirografari.
Si può transare anche con il Fisco e gli Enti Previdenziali. L’art. 182 ter della Legge Fallimentare e la circolare INPS 38/2010 riconoscono la possibilità di raggiungere accordi e “transare” con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, sui tributi “disponibili” (eccetto l’IVA) e sui debiti contributivi.
Infine, le sopravvenienze attive risultanti dallo stralcio dei debiti, non sono considerate tassabili per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (art.88 DPR 917/86).