L’utilizzo della società semplice in funzione di holding, può rappresentare un’opportunità per la protezione e la gestione del patrimonio familiare.
In tempi recenti sta avendo sempre più diffusione l’utilizzo della società semplice in chiave di gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari. Prevista dall’art.2251 e ss del Codice Civile, può contenere tutto ciò che abbia una valutazione economica: partecipazioni, beni immobili, denaro, crediti… E’ indicata per la detenzione delle quote di altre società.
Di facile costituzione e gestione, non ha organi societari, né l’obbligo alla redazione del bilancio o alla tenuta delle scritture contabili. E’ soggetta a limitati oneri di pubblicità, all’interno della Sezione Speciale del Registro delle Imprese, e garantisce un’adeguata privacy per ciò che concerne i rapporti e le obbligazioni tra i soci. Non é previsto un capitale minimo.
Amministrazione. E’generalmente svolta congiuntamente dai soci, anche se é possibile concordare l’esercizio congiunto di alcune funzioni e disgiunto di tutte le altre. E’ammessa la figura dell’amministratore unico.
La società semplice per la protezione e la gestione del patrimonio, non è soggetta al fallimento, in quanto non può svolgere attività commerciale. A determinate condizioni, é possibile prevedere la responsabilità limitata di alcuni partecipanti. Le quote sociali non sono pignorabili dai creditori personali dei soci, né cedibili a terzi senza il consenso degli altri associati. Pertanto, se utilizzata come holding di famiglia, la società semplice consente di non fare entrare soggetti indesiderati nella compagine sociale.
Questa peculiarità é stigmatizzata da quanto previsto all’art.2284 del Codice Civile in caso di decesso di uno dei soci. Ai superstiti é infatti consentito liquidare agli aventi diritto la quota del de cuius, a meno che non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi consenzienti.
La Responsabilità personale dei soci é, in linea generale, illimitata e solidale, come in tutte le società di persone. Questo per quanto riguarda le obbligazioni sociali. Tuttavia, come anticipato, é possibile limitare questa responsabilità, solo a coloro che hanno agito in nome e per conto della società, mediante un atto idoneo alla conoscenza dei terzi.
Società semplice per la protezione e gestione del patrimonio: luci e ombre.
La holding società semplice per la protezione e la gestione del patrimonio, presenta dei vantaggi e degli svantaggi, da valutare all’interno del contesto in cui la si vuole inserire. Essa é in grado di consentire la detenzione e il godimento di particolari beni, senza essere sottoposta alla disciplina delle società di comodo o in perdita sistemica.
Gli adempimenti fiscali sono relativamente semplici e pur non potendo esercitare un’attività commerciale, entro certi limiti, il diritto le consente la titolarità di un’attività economica (ad es. quella agricola o dare in affitto gli immobili a lei intestati).
Per contro, se utilizzata come strumento di gestione immobiliare, può limitarsi alla mera valorizzazione e gestione degli immobili. La società semplice, non può infatti esercitare in maniera continuativa attività di realizzazione o ristrutturazione di immobili per la successiva rivendita. In tal caso si configurarebbe un’ attività di impresa, facendo uscire la società semplice dall’ambito della non commercialità.
I beni immobili sono soggetti ad IMU ed i soci, non possono godere su di essi dei benefici della prima casa, dal momento che questi sono concessi alle sole persone fisiche titolari di diritti reali, mentre in questo caso gli immobili sono intestati ad una società di cui i soci non posseggono che quote ideali (Cass.23679/2019). In caso di locazione poi, non può godere del regime agevolato della cedolare secca, nonostante non eserciti un’attività commeciale.