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LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA’ NON NEGOZIATE. ANNO 2020.

Posted on 1 Luglio 20209 Aprile 2022 By e_jejhdwury98 Nessun commento su LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA’ NON NEGOZIATE. ANNO 2020.

di Enrico Bartoccioni, Dottore Commercialista.

Come accade quasi ogni anno, anche per il 2020, la Legge 27 Dicembre 2019, n.160, ha previsto ai commi 693-694 dell’art.1, la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2020.

Norma di riferimento é la progenitrice Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), artt. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola);

I. Le rivalutazioni dei terreni edificabili o con destinazione agricola;

Questa agevolazione, interessa tutti coloro che operano al di fuori del regime di impresa, arte o professione, e risultano possessori alla data del 1° Gennaio 2020 di terreni edificabili o con destinazione agricola. Pertanto possono rivalutare i terreni:

a) Le persone fisiche non in qualità di imprenditori; b) Gli enti non commerciali; c) Le società semplici; d) coloro che non risiedono in Italia e sono privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

II. Le rivalutazioni delle partecipazioni di società non quotate;

Anche in questo caso, si ripete quanto previsto per le rivalutazioni dei terreni. Sono ammessi tutti coloro che al 1° gennaio 2020 possiedono partecipazioni in società non quotate e nello specifico:

a) le persone fisiche, non in qualità di imprenditori; b) le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. n.
917/1986; c) gli enti non commerciali; d) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni
in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Gli adempimenti e la procedura da seguire:

I. La perizia di stima.

Ai fini dell’ammissibilità della rivalutazione, é necessaria una perizia. Introdotta dai citati artt. 5 e 7 della Legge 448/2001 , 1) In caso di rivalutazione di terreni, richiederà l’intervento di un iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. 2) Nel caso di rivalutazione di una quota sociale, la perizia sarà invece di competenza di un Revisore dei Conti , di un Dottore Commercialista o di un iscritto all’Albo degli Esperti Contabili;

La perizia, a cui si applica l’art.64 del Codice di Procedura Civile, ai fini delle responsabilità per chi la redige, deve essere giurata entro il 30 Giugno presso un notaio, un giudice di pace o la Cancelleria di un Tribunale.

Per molti anni, tema controverso é stato se fosse efficace una perizia giurata in data posteriore alla compravendita. Con Risoluzione n.53/E del 27 Maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo le numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia, ha ammesso l’efficacia ai fini fiscali della perizia di stima, anche se questa venga giurata successivamente al rogito, ma sempre entro i termini di legge.

II. Il pagamento dell’imposta sostitutiva.

La procedura di affrancamento, si completa con il pagamento dell’imposta sostitutiva che, per l’anno 2020 viene calcolata nell’11% del nuovo valore rivalutato, sia per i terreni che per le quote sociali. E’bene tenere a mente che essa si applica sull’intero nuovo valore e non sulla differenza fra il costo originario e l’importo ottenuto con la nuova stima.

L’imposta, da versare tramite F24 entro il 30 Giugno, può essere suddivisa in tre rate di pari importo, la prima da versarsi entro la scadenza citata e le altre due, entro il 30 Giugno dei due anni successivi.

In caso di mancato versamento, il ravvedimento operoso é ammesso esclusivamente per la seconda e la terza rata, ma non per la prima, che va versata entro i termini, pena inefficacia dell’affrancamento.

III. Gli obblighi dichiarativi.

Infine segnaliamo che la procedura di affrancamento deve trovare riscontro nelle dichiarazioni dei redditi dei titolari dei terreni e delle partecipazioni. Nel modello Unico PF relativo all’anno in cui é stata effettuata la rivalutazione, dovranno essere riportati i dati dei nuovi valori e delle relative imposte sostitutive da versare.

a) In caso di rivalutazioni di terreni, il Modello Unico 2020 al quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni), prevede una sezione X, in cui riportare al rigo RM20 (colonna 1), il valore rivalutato, l’imposta sostitutiva dovuta (colonna 2), l’imposta versata (colonna 3), l’imposta da versare (colonna 4), ed eventuali rateizzazioni;

b) In caso di rivalutazioni di partecipazioni, il Modello Unico 2020 al quadro RT (plusvalenze di natura finanziaria), prevede una sezione VII, in cui riportare al rigo RT105 (colonna 1) il valore rivalutato, l’aliquota (colonna 2), l’imposta sostitutiva dovuta (colonna 3), l’imposta versata (colonna 4), l’imposta da versare (colonna 4), imposta da versare (colonna 5) ed eventuali rateizzazioni e pagamenti cumulativi (colonne 6 e 7);

Novità: prorogha dei termini infrannuali a seguito del “Decreto Rilancio” D.L. 34/2020.

Solo per l’anno 2020, si può procedere alle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni di società non quotate, anche oltre il termine del 30 Giugno 2020. In questo caso, vista l’eccezionalità della situazione creatasi a seguito della pandemia, il legislatore ha inteso consentire nuove rivalutazioni, anche per i beni acquisiti fino al 1 Luglio 2020. Pertanto il pagamento delle imposte scadrà il 30 Settembre dello stesso anno.


 

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INVESTIMENTI, PATRIMONIO E FISCO, SUCCESSIONI

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