UN VEICOLO D’INVESTIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA, anche in funzione di pianificazione successoria, OFFRENTE UN QUADRO NORMATIVO CHIARO E NON OPINABILE.
La SPF quale opportunità estremamente valida ed adatta sia per la ricchezza privata, sia ai fini della gestione del risparmio.
(foto: Luxembourg, la vieille ville)
Frutto di una riforma del 2007, la « Société de gestion de patrimoine familial » (meglio nota con l’acronimo S.P.F., che deve obbligatoriamente comparire nella ditta) gemina dalla necessità dell’arsenale giuridico lussemburghese di correre ai ripari, una volta venuto meno il regime noto sotto l’acronimo « holding 1929 » (imploso nel 2010, fatto crollare per l’impulso del diritto comunitario in tema di divieto d’aiuti di stato), in precedenza architrave dell’appetibilità dell’ordinamento giuridico lussemburghese per le funzioni di pianificazione patrimoniale della clientela internazionale.
Malgrado il tipo legale sia « recente » (impiegando l’aggettivo relativizzandolo ad un ordinamento giuridico tradizionalmente « dormiente », e molto poco propenso alle innovazioni, quale quello lussemburghese, da sempre molto recalcitrante a far operare in trincea le novità normative) si può già tracciare un bilancio: la novella normativa ha avuto uno straordinario successo, riuscendo ad interpretare alla perfezione le finalità in attualità benevise alla clientela estera che ricerchi un mezzo giuridico per detenere il patrimonio, anche in funzione di pianificazione successoria, nelle giurisdizioni specializzate nel fornire servizi di banca privata (è anzi il sale attuale del diritto societario granducale, almeno nella materia della gestione patrimoniale).
La realtà è che la SPF lussemburghese — preconizzando ed anticipando di un decennio quanto i successivi moti normativi, anche sull’impulso della normativa internazionale, avrebbero poi coniato quale attualità giuridica — gemina dalla considerazione delle attuali problematiche della gestione patrimoniale: poter gestire il patrimonio all’estero, ovvero nelle giurisdizioni specializzate in private banking, senza incorrere in criticità derivanti da contestazioni tributarie, vale a dire essendo certa la trasparenza fiscale, e, di conseguenza, la necessità della regolarità fiscale nella giurisdizione di residenza.
Malgrado le alternative (segnatamente, ex plurimis, si pensi al trust) possano, di primo acchito, sembrare più semplici, non c’è dubbio che, per ogni investitore desideroso di strutturare il proprio patrimonio nel quadro normativo coevo, informato dalle varie legislazioni in tema di trasparenza, la SPF sia la soluzione ideale, costituendo la quadratura del cerchio tra:
I. Gestire il patrimonio, all’estero, in giurisdizioni attrezzate e qualitativamente efficaci quanto a sicurezza, mettendolo al riparo dalle incertezze/criticità del sistema;
II. Al contempo disponendo di un’architettura fiscalmente trasparente.
Da questo punto di vista, la S.P.F. ha lanciato — apparentemente in maniera vincente — la propria sfida al trust, mostrando di superarne i limiti (in particolare in tema di scambi d’informazione).
CONNOTATI CARATTERIZZANTI AD UN ESAME SINOTTICO
- Vantaggi: offre un quadro normativo chiaro, semplice, flessibile (nel senso che lo strumento può adattarsi alle varie esigenze della famiglia, anche creando strutture adatte a gestire il passaggio generazionale, nonché separando le posizioni), e perfettamente integrato con la regolamentazione internazionale posta a presidio della trasparenza e della lotta al riciclaggio, per quel che cliente che desideri strutturare in sicurezza il patrimonio, anche in funzione di programmazione del passaggio generazionale (potendo impedire i conflitti e potendo garantire meccanismi di separazione del reddito rispetto al capitale), soprattutto quando lo scopo del cliente sia internazionalizzarlo, ricoverandolo in banche private svizzere o lussemburghesi;
- La SPF sposa tutti i vantaggi del trust (almeno quanto all’infinita capacità d’adattarsi alla fattispecie concreta, e alla capacità di segregare il patrimonio mettendolo al riparo dalle conseguenze personali) offrendo però uno strumento estremamente semplice quanto all’assolvimento delle varie obbligazioni in tema di comunicazioni automatiche (da notare che sono anche superate le varie questioni interpretative, come noto gli utili derivanti da un trust estero, soprattutto se opaco, individuando problematiche oggetto di vari, e non sempre coerenti, interventi normativi. La SPF mette il cliente al riparo da tutto ciò);
- Piena conformità al diritto comunitario e con le varie novelle derivanti dalle norme anche internazionali (CRS), da strutturare con attenzione la compagine per evitare problematiche CFC;
- È un veicolo di gestione patrimoniale degli investitori privati (non potendo esercitare attività commerciale può avere una mera domiciliazione, diversamente dalle società operative, che oggi devono avere una sede di sfruttamento economico effettivo);
- In buona sostanza, la SPF è un mezzo di gestione del patrimonio destinato unicamente alle persone fisiche (le azioni non possono essere oggetto di collocazione pubblica, o di quotazione in borsa dovendo necessariamente rimanere nella cerchia della relazione « familiare »);
- Ha un oggetto sociale tipico nel senso che le attività esercitabili possono essere solo quelle cristallizzate dal legislatore (ovvero acquisizione, detenzione, realizzazione di assets finanziari) con un novero di attività espressamente proibite (in pratica tutte quelle commerciali o finanziarie);
- Non è previsto dalla legge uno scopo d’indebitamento prefissato dal legislatore (ancorché la decisione di procedere ad un indebitamento vada oculatamente soppesata essendo foriera d’importanti conseguenze fiscali potenzialmente anche molto perniciose);
- L’aspetto più importante, ovviamente, è rappresentato dal fatto che la S.P.F. è esonerata completamente da qualsivoglia tipo d’imposta diretta sulle rendite. È oggetto unicamente di una tassa del 0,25% (con un tetto massimo di 125.000,00 euro e con una soglia minima di 100 euro) di cui si dirà amplius infra ma che, in buona sostanza, ha una sfera d’applicazione estremamente limitata essendo, nella prassi, statisticamente infrequente;
- Non presenta elementi d’incompatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (e questo dal momento che la SPF è da considerarsi uno strumento d’investimento passivo dedicato alla gestione del patrimonio privato degli investitori e dato che essa non interferisce nella gestione di alcuna società in cui detenga eventualmente una partecipazione, non esercita alcuna attività di tipo economico).
COME SI È ARRIVATI A CONIARE UN NUOVO STRUMENTO DI GESTIONE PATRIMONIALE
La « società di gestione del patrimonio familiare », in genere denominata, nella prassi, per maggiore semplicità, con l’acronimo di « S.P.F. », costituisce una delle più rilevanti novità giuridiche degli ultimi anni avendo rappresentato il portato più significativo della grande riforma del diritto
societario lussemburghese occorsa nel 2007.
L’introduzione del nuovo strumento, nelle intenzioni del legislatore, voleva dare stura all’esigenza di offrire, soprattutto agli stranieri, un istituto capace di sopperire alle conseguenze provocate dall’abolizione della cd. “holding 1929” (venuta meno, per impulso della Commissione Europea, in
quanto ritenuta incompatibile con il diritto comunitario ed oggi, essendo oramai spirato lo iato temporale di assestamento, del tutto espunta dal diritto lussemburghese).
In un certo qual modo, in questo senso, si può a buon diritto dire che la SPF sia l’erede della “HOLDING 29” ovvero, più precisamente, si può dire che, dovendo poi intendersi l’assunto cum grano salis, la nuova società abbia raccolto l’eredità della holding 29 da un lato condividendone alcuni aspetti (essenzialmente di esenzione fiscale quasi totale) ma, dall’altro, distanziandosene significativamente non presentando profili d’incompatibilità con il diritto comunitario non dando luogo ad un aiuto di stato (cedendo dunque il passo di fronte agli sviluppi del diritto vivente).
In buona sostanza, e con le limitazioni di una per il momento analisi sommaria, la S.P.F. condivide con la “holding 29” il privilegio dell’esenzione fiscale (con la conseguenza negativa, però, di non poter contare sui benefici dell’applicazione delle Convenzioni in tema di doppia imposizione o della Direttiva madre figlia n. 90/435/CEE) essendo però legittima da un punto di vista dell’ottica comunitaria.
Si tratta di un mezzo tradizionalmente destinato a tutti coloro che necessitino, attraverso uno strumento di diritto societario lussemburghese, della mera detenzione di fondi e di assets senza l’esigenza di esercitare alcuna forma di attività commerciale o finanziaria. Si tratta, in buona
sostanza, dello strumento privilegiato per tutte quelle famiglie che cerchino un viatico per la gestione della ricchezza senza alcuna pretesa commerciale o di esercizio di un’attività finanziaria lato senso intesa (risolve dunque tutte le problematiche di gestione patrimoniale per tutte quelle famiglie che non possano o non voglio avere un conto intestato a titolo personale). Di qui l’enorme successo riscosso nella prassi.
GLI ASPETTI GIURIDICI IN SINTESI
Una S.P.F. può liberamente scegliere la propria forma nel novero di quelle tipiche; può dunque adottare il modello della società per azioni, della società a responsabilità limitata, della società in accomandita per azioni, della società cooperativa, … . Nella prassi, comunque, inviso alla libertà
teorica si è di fatto imposta la scelta della società per azioni, NON fosse altro per il fatto che, in genere, ha amministratori professionali, con la conseguente maggiore semplificazione ai fini della sottoscrizione dell’assicurazione per la responsabilità professionale.
Da un punto di vista pratico:
- Non sono previsti requisiti preclusivi di cittadinanza o di residenza o di numero dei soci; deve però avere almeno un socio eleggibile (e occorrerà ad ogni modo l’ancoraggio alla giurisdizione per evitare tassazione per trasparenza qualora si supponga che la sede sia eterovestita);
- L’oggetto sociale, come detto, ha dei limiti, essendo tipico, dovendo rientrare necessariamente in una delle attività autorizzate dalla legge (acquisizione, detenzione di titoli di credito quali azioni, obbligazioni, rendite, SICAV, FCP, in buona sostanza le SPF possono detenere strumenti finanziari, quali ad esempio azioni, quote sociali od altri titoli equivalenti, nonché strumenti d’investimento collettivo, obbligazioni ed altre forme di strumenti di debito, contanti e beni di qualunque tipo detenuti in un conto bancario ). Ma la S.P.F. può anche detenere 2 direttamente delle partecipazioni a condizione, in questo caso, che non s’intrometta nella loro gestione (è vietata dalla legge la gestione da parte di una S.P.F. della partecipazione detenuta).
- Nella data stabilita dallo statuto, è prevista un’assemblea annuale, presso il luogo del domicilio sociale, di tutti i soci;
- Il consiglio degli amministratori deve essere composto almeno da tre membri (ancorché, anche in questo caso, valga la regola, che vale anche per le s.a., per cui l’amministratore può essere unico qualora si tratti di una società a socio unico);
- I bilanci devono essere sottoposti al controllo di un revisore (in diritto lussemburghese: “comissaire aux comptes”) con la specificazione che può essere necessaria la nomina di un “réviseur d’enterprise” qualora siano superati alcuni requisiti dimensionali;
- Il capitale sociale minimo, nel caso di forma di s.a., è di 31.000,00 euro;
- Le azioni possono essere nominative o al portatore (da notare che a Lussemburgo non è più possibile che i titoli al portatore circolino mediante semplice girata senza registro e senza obbligo di deposito presso professioni regolamentate).
LA NOZIONE D’INVESTITORE ELEGGIBILE
Come si è detto, almeno UNO dei soci deve avere le qualità di cd. investitore “eleggibile” (la traduzione italiana non è effettivamente molto felice, non esistendo una figura giuridica italiana di raffronto che possa dirsi utile per rendere l’espressione francese).
Ne abbiamo di tre tipologie:
I. Persone fisiche (escluse tutte le società ed imprese), residenti o meno che agiscano per la gestione del proprio patrimonio personale;
II. Quei soggetti che assolvano alla specifica funzione di gestione del patrimonio privato;
III. Quegli intermediari che detengano le azioni di una S.P.F. nell’esercizio di un potere fiduciario in nome e per conto degli investitori eleggibili.
Ciascun investitore deve dichiarare per iscritto la propria qualità al domiciliatario o, in mancanza, ai dirigenti della SPF.
Da notare che non necessariamente il beneficiario economico deve essere azionista. Nulla impedisce, inoltre, che il beneficiario economico possa creare la struttura per mandato fiduciario.
LE ATTIVITÀ PROIBITE
Una S.P.F. non può esercitare alcuna attività commerciale. Ne consegue che ad una S.P.F. è fatto divieto:
Negoziare assets finanziari o esercitare servizi finanziari neanche a favore delle società nelle
quali esse detengano una partecipazione;
- Detenzione di diritti da proprietà industriale;
- Acquisizione o detenzione diretta d’immobili.
- In generale, più concretamente, una S.P.F. non può condurre attività economiche, né influenzare la gestione delle sue filiali e soprattutto non può partecipare al trading degli attivi che detiene. I diritti di proprietà intellettuale e le proprietà intellettuali, le quali non sono considerati come prodotti finanziari, non possono essere detenuti dalla S.P.F. direttamente. Inoltre, l’S.P.F. non è autorizzata a condurre attività di carattere non finanziario attraverso una società fiscalmente
trasparente, in quanto sarebbe allora considerata come un business. - Allo stesso modo, l’S.P.F. non può concedere prestiti, neppure alle proprie filiali. Sono consentiti solo anticipi o garanzie sui prestiti alle società nelle quali la S.P.F. ha interesse, e se fatto su una base ausiliaria.
- Una S.P.F. può tuttavia possedere il 100% delle azioni di una filiale, indipendentemente dagli scopi di questa filiale. Alla stessa S.P.F. può essere garantito prestito dai suoi azionisti o da terzi, ma un rapporto di capitale di 8 / 1 deve essere mantenuto per evitare un aumento delle tariffe del tasso annuale di sottoscrizione.
SINOSSI DEI PRINCIPALI ASPETTI FISCALI
Una s.p.f. è esente dal pagamento dall’imposta sulle rendite degli enti (I.R.C.), dall’imposta commerciale comunale (I.C.C.) e dalla patrimoniale (I.F.). La sola imposta — da precisare che si tratta d’imposta annuale, nel senso che va versata ogni anno e non alla mera costituzione, il pagamento va effettuato trimestralmente — è quella di registro (taxe d’abonnement) del 0,25% sul capitale sociale e la parte che eccede l’ottuplo 3 del capitale sociale. L’imposta ha un minimo di 100,00 € annuali ed un tetto massimo di 125.000,00 €. Essendo totalmente esente, la società non beneficia delle convenzioni in tema di doppie imposizioni.
Non c’è dubbio che, in un ordinamento, quale quello granducale, in cui le riforme degli istituti giuridici avvengono in maniera pachidermica (è chiaro che questa non è una critica, ma una garanzia di serietà, essendo sempre da temere quegli ordinamenti abituati ad una rapida obsolescenza normativa) gli anni trascorsi dall’entrata in vigore della SPF siano pochi. Di certo, ad uno sguardo a ritroso, il successo, in questi anni, è stato comunque notevole.
La vera partita, ad ogni modo, sarà l’imminente presente/futuro, laddove si coglieranno (e si stanno strenuamente già cogliendo) i vantaggi per gli operatori di trincea:
I. Il mercato è completamente stravolto: la clientela HNWI desidera avere un arsenale giuridico a protezione dei propri investimenti (proteggendoli dalle varie criticità della vita, dei traffici economici e, ancor più, dei rischi « del sistema »), cercando maggiore sicurezza, un ordinamento più stabile, una certezza (economica, giuridica e bancaria) più solida. Questa
clientela vuole certezze, essere al riparo da dubbi ed incertezze;
II. Nella ricerca d’architetture giuridiche, non c’è più spazio per istituti forieri d’incertezze interpretative che creino figure dai contorni non nitidi: le soluzioni devono funzionare mettendo al riparo da problemi di qualificazione, consentendo una compliance chiara, e, soprattutto, essendo in condizione di prognosticare esattamente quali saranno i destinatari
degli scambi d’informazioni;
III. Se, sino a poco tempo fa, per il cliente desideroso di proteggersi il « trust estero » era il destino naturale, oggi i problemi scaturenti dalle interferenze (normativa fiscale nazionale, spesso cangiante e oggetto d’esegesi ermeneuticamente poliformi, normativa internazionale e scambi
d’informazione) rendono le posizioni troppo vaghe, e dunque foriere d’incertezze e troppi costi;
IV. La SPF, pure essendo flessibile quanto alla capacità d’adattarsi alle caratteristiche peculiari d’ogni fattispecie, è blindata nelle sue figure, e dunque MESSA AL RIPARO DA CONSEGUENZE E TRATTAMENTI NON PRECONIZZABILI;
V. Detto altrimenti, la SPF è la risposta alle esigenze coeve, da interpretare secondo le regole delle norme attuali, superando le chimere di un tempo e rispondendo ai bisogni attuali;
VI. Ovviamente, quello che conta è la capacità di rispondere alle varie esigenze giuridiche: il cliente che non decida di detenere il patrimonio personalmente, ha evidenti bisogni « giuridici » da risolvere. La SPF assolve benissimo questi compiti, il principale dei quali è la segregazione
patrimoniale e la pianificazione del passaggio generazionale.
Su queste ed altre problematiche, i nostri professionisti forniscono assistenza completa. Affianchiamo il cliente nella predisposizione del progetto societario, nella redazione degli atti per portarlo a compimento, nelle stime e perizie per i beni patrimoniali mobiliari-immobiliari, inclusa la consulenza legale e tributaria in Italia e in Lussemburgo.