Un emendamento alla legge di bilancio (Atto Camera 2790-bis) ha apportato una proroga delle norme sul superbonus al 110%, per quanto riguarda a) l’efficentamento energetico, b) il miglioramento anti sismico, c) le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici d) il fotovoltaico.
In linea generale il termine al 31 Dicembre 2021 é stato spostato al 30 Giugno 2022. Inoltre, cambia la quota annuale di detrazione delle spese sostenute: quelle fino al 31 Dicembre 2021 saranno ripartite, come é noto, in 5 anni, mentre quelle sostenute nel primo semestre 2022, in quattro annualità.
Per gli interventi effettuati dai Condomini, per i quali siano stati effettuati, al 30 Giugno 2022, almeno il 60% dei lavori, sono ammesse al beneficio anche le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2022. Stessa cosa vale per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Per contro, per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari IACP (o similari), per i quali siano stati effettuati, al 31 Dicembre 2022, almeno il 60% dei lavori, sono ammesse al beneficio anche le spese sostenute entro il 30 Giugno 2023.