Il ravvedimento del quadro Rw, assume un ruolo sempre più importante, visto l’aumentato scambio di informazioni tra gli stati anche in Europa.
di Enrico Bartoccioni, Dottore Commercialista.
Il quadro RW, già introdotto in dichiarazione dei redditi, dall’art.4 del D.L. 28 Giugno 1990 n.167, fa parte oggi del Modello Unico. Esso riporta gli investimenti patrimoniali e finanziari detenuti all’estero da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e non solo. Lo spirito della norma é quello di favorire il monitoraggio fiscale di tutte le proprietà detenute all’estero. Ciò sarà da farsi indipendentemente dall’effettiva percezione di un reddito. Inoltre é prevista la liquidazione di due imposte: l’Ivie (Imposta sul valore degli Immobili) e l’Ivafe (Imposta sul valore delle Attività Finanziarie).
Chi é obbligato a compilare il quadro Rw. Il titolare effettivo.
Oltre alle pesone fisiche, l’obbligo riguarda anche le società semplici e gli enti equiparati (s.n.c. e s.a.s.) nonché gli enti non commerciali, inclusi i Trust. Con le successive modifiche apportate alla legge 167/1990, il legislatore ha inteso vincolare agli obblighi dichiarativi, non solo i possesori “formali” degli investimenti detenuti all’estero, ma anche quelli che “possono considerarsi i titolari effettivi”. Pertanto, anche se i formali intestatari sono società, o entità giuridiche diverse (ad es. fondazioni o trust), l’obbligo ricade anche su coloro che ne abbiano effettivamente il controllo o ne sono i beneficiari.
Saranno quindi considerati titolari effettivi, ad esempio coloro che detengono il 25% più uno del capitale di una società (non quotata). Parimenti lo saranno anche i beneficiari già determinati di un trust o di altra entità giuridica, che ne sono intestatari del 25% o più. La persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sul 25% o più del patrimonio dell’entità giurdica. Infine, se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, é da considerarsi titolare effettiva la categoria di persone nel cui interesse principale questa è istituita o agisce.
Casi in cui si é esentati: i conti correnti al di sotto dei 15.000 euro, alcune tipologie di lavoratori all’estero. L’affidamento ad intermediari residenti.
Non si riportano nel quadro Rw i saldi dei conti correnti che, nel corso dell’anno, hanno registrato, complessivamente, depositi non superiori agli € 15.000. (Il limite era di € 10.000 fino al 2014). Da tener presente che, se il valore medio annuo dei depositi supera gli € 5.000 e sia così dovuta l’Ivafe, la compilazione del quadro Rw , diviene comunque obbligatoria. Ciò, nonostante le movimentazioni non abbiano mai complessivamente superato gli € 15.000.
Sono esentate anche le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per le sue suddivisioni amministrative o per organizzazioni internazionali alle quali questo aderisce. Persone fisiche, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Rientrano nell’esenzione anche coloro che lavorano all’estero nelle zone di frontiera, rispetto alle attività finanziarie e agli investimenti in quei paesi. Questo, naturalmente, se il rapporto di lavoro é svolto in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta. Inoltre il lavoratore, non deve più detenere dette attività all’estero, oltre sei mesi dalla sua cessazione.
Parimenti, alcuni asset non vanno nemmeno dichiarati. a) gli investimenti all’estero mediante intermediari residenti che assoggettino i flussi finanziari derivanti da tali attività a ritenuta o a imposta sostitutiva. b) i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento di intermediari residenti in qualità di controparti o come mendatari. c) le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento di detti intermediari. Anche in questi ultimi due casi, ai redditi di natura finanziaria e patrimoniale dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva.
Sull’argomento vedi anche:
” La Corte di Giustizia condanna la Spagna e il suo Modello 720, gemello del quadro Rw italiano”
Le sanzioni per mancata o errata compilazione del quadro Rw. L’art.5 del D.L. 28 Giugno 1990 n.167.
Come é noto, l’eccessiva onerosità delle sanzioni previste, ha suscitato notevoli perplessità in ordine alla loro legittimità. Ci si é chiesto inoltre se questi obblighi non condizionino la libertà di circolazione dei capitali e dei lavoratori all’interno della UE. In tal senso, come esplicita l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 38E del 2013, la legge europea 2013 ha modificato l’art.5 della legge 167/90, riducendo notevolmente gli obblighi di monitoraggio.
A seguito della riforma, l’omessa o l’errata compilazione del quadro Rw, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui il contribuente avesse detenuto gli investimenti in un paese a fiscalità privilegiata, la sanzione aumenta dal 6 e al 30 per cento. Questo in linea generale, se poi la dichiarazione relativa agli investimenti all’estero, é trasmessa con un ritardo non superiore ai 90 giorni dalla scadenza del termine, allora vi sarà solo una sanzione amministrativa pecuniaria di € 258.
La stessa circolare, ribadisce la possibilità del ravvedimento operoso del quadro Rw. Consente infatti al contribuente, di regolarizzare, entro determinati termini, la violazione commessa, e ottenere così il beneficio della riduzione delle sanzioni applicabili. Questo a patto che, detta violazione, non sia stata già constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche di cui l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La riduzione delle sanzioni in materia di omessa o errata compilazione del quadro Rw “per eccezionali circostanze”.
L’Agenzia delle Entrate, ritiene comunque applicabile quanto previsto dal 4° comma dell’ Art.7 del D.Lgs 18 Dicembre 1997 n.472, in materia di determinazione della sanzione. Pertanto, di fronte a casi in cui sia palese la sproporzione tra l’entita’ del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo’ essere ridotta fino alla meta’ del minimo.
La stessa circolare 38E del 2013, fa rientrate nella fattispecie, il caso in cui il comportamento posteriore del contribuente sia volto a regolarizzare spontaneamente la propria omissione. Egli dovrà collaborare alla ricostruzione del suo patrimonio oltre frontiera, versando le imposte comprensive di sanzioni ed interessi. Si giustificherà così un rimodulamento della sanzione fino alla metà del minimo, come previsto dalla norma citata.
Sugli obblighi di monitoraggio, segnaliamo anche l’articolo: ” La tassazione della casa all’estero”
In merito alle imposte del quadro Rw segnaliamo l’articolo: ” Ivie e Ivafe, le patrimoniali estere”
Il ravvedimento del quadro Rw in pratica.
L’applicabilità del ravvedimento del quadro Rw, é stata a suo tempo ribadita dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 9E del 2002. Successivamente sono intervenute sull’argomento le circolari 48E e 49E del 2009 e le circolari 11E del 2010, 38E del 2013 e 42E del 2016. La legge di riferimento é l’art.13 del D.Lgs 472/97.
- In primo luogo vi é la Dichiarazione tardiva, o l’integrativa di quella presentata ogni anno alla scadenza naturale del il 30 Settembre. In questo caso, se il ravvedimento é eseguito entro i 90 giorni, la sanzione per omessa compilazione del quadro Rw di sarà € 250 (già € 258). Ammenda ridotta di 1/9, ovvero di € 27,78 se non sono dovute imposte (ridotta di 1/10 entro i 30 gg). Se ci sono imposte, la sanzione di cui all’Art.13 del D.Lgs 471/97 per omesso versamento dell’Ivie e Ivafe é del 30%. Con con ravvedimento sarà del 3,33%, assieme alle imposte da versare. Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi (oltre al quadro Rw), dovrà versare gli €25 per la mancata presentazione di questa.
- La seconda ipotesi contempla la presentazione di una Dichiarazione integrativa entro la scadenza della Dichiarazione dell’anno in cui é stata commessa la violazione. Avremo una sanzione per dichiarazione integrativa di 1/8 di € 250 ovvero di € 31,25 se non sono dovute imposte. Se sono dovute imposte, una sanzione del 15% o del 32,50 (per redditi da paesi blak list), oltre all’imposta non versata e agli interessi. La sanzione per omessa compilazione del quadro Rw sarà invece dello 0,375% o dello 0,75 (se in paesi black list) del valore delle attività finanziarie o patrimoniali non dichiarate.
- La terza é una Dichiarazione integrativa entro la data di presentazione del secondo anno successivo a quello in cui si é commessa la violazione. La sanzione per la dichiarazione integratia é di 1/7 di € 250 ovvero di € 35,71 se non sono dovute imposte. Se sono dovute imposte, una sanzione del 17,14% o del 34,29 (per redditi da paesi blak list), oltre all’imposta non versata e agli interessi. La sanzione per omessa compilazione del quadro Rw sarà invece dello 0,43% o dello 0,86 (se in paesi black list) del valore delle attività finanziarie o patrimoniali non dichiarate.
- La quarta riguarda la presentazione di una Dichiarazione integrativa successiva al secondo anno. Annualità rispetto alla quale é stata commessa la violazione e fino al termine del periodo di accertamento. La sanzione per la dichiarazione integrativa é di 1/6 di € 250 ovvero di € 41,66 se non sono dovute imposte. Se sono dovute imposte, una sanzione del 20% o del 40 (per redditi da paesi blak list), oltre all’imposta non versata e agli interessi. La sanzione per omessa compilazione del quadro Rw sarà invece dello 0,5% o dello 1 (se in paesi black list) del valore delle attività finanziarie o patrimoniali non dichiarate.
Va da se, che per i casi 2, 3 e 4, il ravvedimento é possibile solo in presenza di una dichiarazione a suo tempo validamente presentata.
Codici tributo. Deve essere utilizzato l’ 8911, con l’indicazione dell’anno in cui é stata commessa la violazione. Questo per la dichiarazione integrativa e l’omessa presentazione della dichiarazione. 4041 e seguenti per l’Ivie, 4043 e seguenti per l’Ivafe, 8942/8943 per le sanzioni e 1941/1942 per gli interessi.
Per maggiori informazioni vai alla sezione: “Consulenza tributaria.”