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monitoraggio fiscale beni esteri

IL MONITORAGGIO FISCALE DEI BENI ALL’ESTERO.

Posted on 5 Dicembre 202317 Gennaio 2024 By e_jejhdwury98 Nessun commento su IL MONITORAGGIO FISCALE DEI BENI ALL’ESTERO.

L’articolo 4 del D.L.167 del 1990 impone ai contribuenti di comunicare annualmente le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

Scopo della norma é di consentire il monitoraggio su tutte quelle attività situate all’estero, suscettibili di essere produttive di reddito imponibile. Il monitoraggio fiscale dei beni esteri, é parimenti considerato dal legislatore, elemento essenziale al contrasto dell’evasione e del riciclaggio. La comunicazione viene effettuata mediante la compilazione del quadro RW del modello Unico, nel quale vengono anche calcolate l’Ivie e l’Ivafe.

Monitoraggio fiscale delle attività all’estero: i soggetti obbligati.

Sono obbligate le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati che risiedono in Italia. Rientrano nell’obbligo anche le persone fisiche titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. Le persone fisiche devono essere residenti, ovvero devono aver trascorso nel nostro paese la maggior parte del periodo di imposta. In alternativa dovranno essere stati iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o avere in Italia il domicilio o la residenza come individuato dal Codice Civile.

Stessa cosa vale anche per gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati. Essi si considerano residenti se hanno avuto per la maggior parte del periodo di imposta, la sede legale, l’amministrazione o l’oggetto sociale, nel territorio dello stato. Anche i Trust e affini, si considerano residenti in Italia, se almeno uno dei disponenti e beneficiari é fiscalmente residente nel territorio dello stato. In caso di Trust istituiti in paradisi fiscali, la residenza scatta automatica se un soggetto residente effettui atti dispositivi verso di loro.

Per le attività cointestate, l’obbigo ricade su tutti i cointestatari. In presenza di un immobile gravato da usufrutto e da una nuda proprietà, obbligati saranno il nudo proprietario e l’usufruttuario. Qualora i beni fossero pervenuti per eredità o donazione, saranno chiamati ad adempiere gli eredi o i donatari. Infine, in caso di intestazione fiduciaria estera, l’obbligo restarà in capo al fiduciante residente.


In materia di beni non dichiarati otre frontiera si veda: “La regolarizzazione fiscale dell’immobile estero.”


Monitoraggio fiscale delle attività all’estero: cosa deve essere dichiarato.

Le attività finanziarie. Sono tutte quelle attività da cui derivano redditi di capitale o di natura diversa (Art.44 e 67 del D.Lgs 917/86). Nello specifico si intendono: le partecipazioni al capitale di società estere, di fondazioni e trust esteri. Inoltre, dovranno essere dichiarate, le obbligazioni estere, i titoli pubblici e i titoli pubblici italiani emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa, emessi da non residenti. Sono sottoposti all’obbligo di monitoraggio, anche coloro che posseggono valute estere, depositi e conti correnti bancari presso istituti di credito esteri.

Inoltre, dovranno essere comunicati se stipulati con soggetto estero, senza intermediario residente. a) I contratti di natura finanziaria (es. finanziamenti, assicurazioni sulla vita). b) Rapporti di previdenza complementare. c) Rapporti finanziari e contratti derivati. d) I diritti di acquisto o di sottoscrizione relativi ad azioni estere o strumenti finanziari
assimilati; e) Metalli preziosi allo stato grezzo o sottoforma di monete, detenute all’estero. Infine dovranno essere dichiarate anche le attività finanziarie in Italia, detenute tramite soggetti non residenti (es.fiduciarie).

Le attività di natura patrimoniale. Sono quei beni materiali detenuti all’estero, in grado di produrre reddito imponibile in Italia. In primo luogo gli immobili e i diritti reali su di questi, quali ad esempio l’usufrutto. Anche gli immobili in multiproprietà ricadono nell’obbligo di segnalazione. Identico onere, riguarda le opere d’arte e gioielli detenuti in cassette di sicurezza.

Infine sono sottoposti all’obbligo di monitoraggio fiscale, anche i beni mobili esteri registrati presso i competenti organismi stranieri. Per fare un esempio le navi da diporto, ovvero tutto ciò che avrebbe le caratteristiche per essere registrato in Italia. Come per le attività finanziarie, anche i beni immobili situati in Italia, ma detenuti tramite fiduciarie estere, devono essere riportate nel quadro RW del Modello Unico.


Per una panoramica completa sull’argomento vedere anche: “IVIE e IVAFE. Le patrimoniali estere.”

Se non hai mai dichiarato le tue attività all’estero, vedi l’articolo: “Il ravvedimento del quadro RW”


Oltre ai possessori formali, obbligato al monitoraggio é anche il titolare effettivo.

Nei casi in cui gli asset patrimoniali esteri siano detenuti da soggetti giuridici con sede in quei paesi, per conto di residenti in italia, l’articolo 4 del D.L. 167 del 1990, prevede altresì l’obbligo di monitoraggio fiscale per i beni esteri, anche da parte dei titolari effettivi. Questi sono tutti coloro che, pur non essendo possessori diretti di investimenti, attività finanziarie e cripto-attività, ne hanno indirettamente la disponibilità.

Società di capitali. Nelle società non quotate, i titolari effettivi, sono le persone fisiche che controllino direttamente o indirettamente il 25% + 1 del capitale sociale. In tutti gli altri casi, sono la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell’entità giuridica.

Fondazioni e Trust. Sono obbligati i beneficiari determinati (vested), qualora vene siano, che controllino una quota del 25% o superiore del patrimonio. In caso di beneficiari indeterminati (contingent), é obbligata la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il soggetto giuridico. In ogni caso, l’onere ricade sulla persona fisica o le persone fisiche, che esercitano il controllo su una quota del 25% o superiore del patrimonio.

Non sono obbligate al monitoraggio fiscale dei beni detenuti all’estero, le società residenti in Italia. In effetti, lo Stato italiano, attraverso i suoi organi ispettivi, ha già a disposizione i mezzi dichiarativi ordinari, al fine di effettuare le verifiche necessarie. Pertanto non saranno obbligati a redigere il quadro RW del modello Unico, nemmeno i detentori di partecipazioni di queste.

Monitoraggio fiscale delle attività all’estero: i soggetti esonerati.

Le società residenti e gli apparati dello Stato. Non sono soggetti all’obbligo di monitoraggio fiscale dei beni esteri, le società di capitali e le società di persone. Inoltre, non lo sono le società di fatto e le società cooperative. Fanno eccezione le società semplici che, per contro, ne sono gravate. Inoltre sono esentati i soggetti di cui all’art.74 del TUIR. Nello specifico: gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni e i consorzi tra gli enti locali. Sono esonerate anche le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, le comunità montane, le provincie e le regioni.

Gli OICR e i Fondi Immobiliari. Non vi rientrano nemmeno gli OICR, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in quanto gli investimenti detenuti non sono produttivi di reddito imponibile. Sono per contro obbligate al monitoraggio le casse professionali, qualora istutituite nella forma di associazione o fondazione (Cass.17961 del 24 Luglio 2013). Non sono soggetti i fondi immobiliari non imponibili, e quelli per le forme pensionistiche complementari soggette ad imposta sostitutiva.

Alcune tipologie di dipendenti pubblici. Coloro la cui residenza in Italia é determinata per legge sono altresì esentati dagli obblighi di monitoraggio fiscale. Nello specifico chi lavora all’estero per lo Stato italiano, o per un suo ente, presso organizzazioni internazionali a cui il nostro paese aderisce. Non compilano il quadro RW nemmeno i dipendenti pubblici residenti all’estero per necessità lavorative. Oltre a questi, che mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia, é estesa l’esenzione (a determinate condizioni),  anche ai familiari.

L’esonero ha termine con il loro rientro in Italia. Durante la permanenza all’estero, questi hanno comunque l’obbligo di dichiarare i redditi provenienti dagli investimenti oltre confine. Per tutti gli altri residenti in Italia che lavorano all’estero, queste disposizioni, non valgono. Questi ultimi, come tutti, saranno sottoposti annualmente agli obblighi ordinari di monitoraggio fiscale.


Per una panoramica completa in materia di immobili si veda: “La tassazione della casa all’estero.”


Su queste ed altre problematiche sul tema del monitoraggio fiscale dei beni all’estero e al ravvedimento del quadro Rw, i nostri professionisti forniscono assistenza completa. In particolare per coloro che desiderano acquistare immobili, detenere investimenti finanziari o partecipazioni all’estero. Contattaci.


Incontra i nostri professionisti alla sezione: “Consulenza tributaria in materia di patrimonio”

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