Nonostante la tassazione in Lussemburgo sia sempre stata in linea con le medie dei paesi europei, più bassa per le persone fisiche meno abbienti, ma in via ordinaria con aliquote di circa il 38% e che i redditi di impresa, vengano tassati mediamente al 28% circa, fino a non molto tempo fa, il granducato era considerato un paese a fiscalità privilegiata
Questo in particolare, in relazione al regime fiscale delle Holding del 1929 che consentivano, soprattutto alle multinazionali, un ingente risparmio di imposta. Molto contestata era inoltre, la mancanza di scambio di informazioni.
Le aperture del governo lussemburghese in materia, hanno fatto si che il paese venisse depennato dalla black list disciplinata in Italia, dal D.M. 21 novembre 2001. Il tutto con la firma, avvenuta a Lussemburgo il 21 giugno 2012, del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, ratificato dall’Italia con la legge n.150 del 3 ottobre 2014
Tale modifica ha ridimensionato i vantaggi fiscali, conferendo un nuovo ruolo alle società di diritto lussemburghese, come casseforti di gruppi societari e fornitrici di mezzi finanziari per le controllate.
Inoltre, la modifica della convenzione, ha comportato l’introduzione di clausole in materia di scambio di informazioni tra i due paesi, ai fini del monitoraggio fiscale.
Pertanto, le autorità, (tribunali e organi amministrativi) incaricati dell’accertamento delle imposte previste dalla convenzione, possono, facendo richiesta, ottenere dati da utilizzare solo per questi fini, nelle loro procedure di accertamento ed in giudizio.