Articolo in aggiornamento, viste le modifiche
che apporterà la finanziaria per l'anno 2025.
Con il consueto rinnovo delle disposizioni della legge 448/2001, che tratta la rivalutazione delle partecipazioni nelle società non negoziate, si aprono interessanti possibilità anche per alcuni tipi di società non residenti.
Con il “Decreto Energia” D.L.n.17 del 1 Marzo 2022, é stata riproposta la rivalutazione dei terreni e delle quote sociali di cui alla legge 448/2001 che, in materia societaria, consente di rivalutare mediante una perizia di stima, le quote sociali possedute alla data del 1 gennaio 2022. La perizia, dovrà essere redatta da un Revisore dei Conti, un Dottore Commercialista o da un iscritto all’Albo degli Esperti Contabili, e dovrà essere asseverata entro il 15 Giugno di quest’anno. Essa rideterminerà il costo di acquisto, affrancando fiscalmente l’eventuale plusvalenza che si andrà a conseguire al momento della vendita.
A differenza dell’ultima rivalutazione, l’imposta sotituitiva da corrispondere sarà del 14% e non dell’11%. Tale imposta, dovrà essere calcolata sull’intero valore della quota, comprensivo del costo storico. L’importo dovrà essere pagato entro il 30 Giugno 2022 o diviso in tre rate di egual importo, la prima scadente sempre entro questa data e le rimanenti rispettivamente il 30 Giugno 2023 e il 30 Giugno 2024.
Ad essere interessate sono: a) Le persone fisiche non in qualità di imprenditori. b) Gli enti non commerciali. c) Le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. n.917/1986. d) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni. Pertanto, potranno usufruirne anche le società residenti all’estero.
Vedi anche: “Rivalutazone partecipazioni e terreni nella finanziaria 2024.”
Rivalutazione partecipazioni società non residenti. Un’opportunità da non perdere, ma non in tutti i casi.
Come si é detto, anche i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione nel nostro paese, possono usufruire della rivalutazione delle partecipazioni. Tuttavia, non sempre questa operazione risulta conveniente.
E’ importante accertare se, per coloro che intendono procedere con la rivalutazione, le plusvalenze da cessione di partecipazioni italiane sono tassate in Italia. In caso contrario, la rivalutazione non sarebbe conveniente. Infatti, se la tassazione viene fatta nel paese dove ha sede la società holding, le imposte pagate in Italia, non sono recuperabili. La risposta a questo fondamentale quesito é rinvenibile nelle convenzioni sottoscritte tra l’Italia e lo stato ove a sede il cedente.
Generalmente la tassazione della plusvalenze da cessione di partecipazioni, avviene nel paese in cui ha sede la società cedente e non in quello in cui é avvenuta la cessione. Questo, anche in virtù di quanto dispone in linea generale l’art.13 c.5 (capital gain) del modello di convenzione OCSE.
A questa regola generale, a cui l’Italia ha peraltro aderito, fanno eccezione almeno 2 casi:
- Quando più del 50% del valore della società partecipata, derivi direttamente o indirettamente da proprietà immobiliari.
- Quando ci si trovi di fronte a società cedenti con residenza in paradisi fiscali, per le quali le convenzioni non si applicano.
Rivalutazione delle partecipazioni. Ad esserne avvantaggiate sono proprio le società estere, con sede nei paradisi fiscali e le holding di “immobiliari”.
Come sappiamo, per “paradiso fiscale”, si intende uno stato che effettua una tassazione nulla o molto più bassa di quella che in media gli altri paesi applicano. Inoltre, impone regole molto rigide sul segreto bancario, tali da impedire lo scambio di informazioni. I paesi a fiscalità privilegiata sono elencati in una black list di cui D.M. 4 Maggio 1999, aggiornata periodicamente.
Per le società ivi residenti, non essendo disponibili convenzioni internazionali, la tassazione delle plusvalenze sarà trattata nei termini generali. Questo secondo l’articolo 23, 1°comma, lettera f) del DPR 917/1986 che così dispone: “Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: …f) ….. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti…”
Dal momento che la loro tassazione avviene in Italia, la norma sulle rivalutazioni é interamente applicabile. Le “società paradisiache” possono usufruire in pieno dei vantaggi fiscali della legge 448/2001 fino a “rivalutare” integralmente il valore della quota italiana posseduta. Azzereranno quindi, l’eventuale plusvalenza mediante il pagamento dell’imposta sotitutiva.
Parimenti, anche le imprese straniere, con intenzione di cedere partecipazioni italiane di società che detengono immobili per più del 50% del loro valore, avranno la stessa convenienza a rivalutarle. Esse sono tassate anche nel nostro paese (art.13 c.4 -capital gain- modello OCSE). Da sottolineare che, se gli immobili non sono strumentali, ai sensi dell’Art.87 c1 lett.d TUIR, non si applica nemmeno la Partecipation Exemption-Pex. Per cui, la rivalutazione rappresenta l’unico modo per ridurre concretamente il carico fiscale.
Pertanto, l’affrancamento delle partecipazioni é in questi due casi sicuramente consigliabile. In pratica, con la relativa compilazione del quandro RT del modello Unico Società di Capitali. In esso, verrà riportato il valore rivalutato della quota, l’imposta sostitutiva pagata e l’eventuale rateizzazione.
Su queste ed altre problematiche in merito alla rivalutazione di partecipazioni di società non residenti, i nostri professionisti forniscono assistenza completa, sia sotto il profilo fiscale che per quanto riguarda le perizie tecniche di stima degli immobili e degli altri beni aziendali.