Redigere un testamento per tempo, consente di pianificare la successione ed evitare di mettere i risparmi di una vita nelle mani di chi non se li merita, o di chi potrebbe metterli a rischio in futuro.
Se non si fa nulla intervengono le successioni ex lege, ed i legittimari (il coniuge, i figli e gli ascendenti) erediteranno, oltre alla legittima, l’intero patrimonio, con buona pace di tutti.
Il testamento è un atto unilaterale, redatto con atto pubblico oppure olografo, scritto dallo stesso disponente. Può essere segreto e revocabile in qualsiasi momento, sostituendolo con uno riportante data successiva.
Con il testamento è possibile disporre dal 25 al 100% dell’attivo oggetto della successione. Infatti, sebbene la legge preveda una quota di legittima a favore di determinati soggetti, si può comunque distribuire a proprio piacimento della restante parte. La stessa legittima poi, potrà essere devoluta secondo i desideri del testatore e le inclinazioni degli eredi, pur rispettando le percentuali di competenza.
Il testamento è utilissimo per prevenire e redimere le possibili controversie fra gli eredi, che spesso portano a dilapidare in cause legali buona parte delle sostanze e i risparmi di una vita. Inoltre e, cosa di non poco conto, permette di conferire direttamente a ciascun discendente le sostanze di cui ha veramente bisogno, mettendo preventivamente al riparo la parte restante che, in caso di successioni per legge, confluirebbe in maniera confusa nell’attivo ereditario.
Il testamento può prevedere altresì l’istituzione di un Trust Testamentario, con un trustee che diverrà beneficiario dell’eredità alla morte del de cuius, il quale potrà così dare un assetto al proprio patrimonio per il periodo successivo alla sua morte.
Il trustee dovrà amministrare i beni a favore degli eredi designati secondo le finalità indicate nell’atto istitutivo del trust. I beni saranno quindi tutelati e al riparo delle pretese dei creditori personali dei beneficiari.
Infine nel testamento è possibile prevedere un legato, ovvero un singolo bene a favore di un erede. Questo può anche essere conferito in sostituzione della quota legittima (Art.551 C.C.) ed impedisce al beneficiario di divenire erede (salvo non eserciti lui stesso azione di rinunzia), con tutte le conseguenze del caso, qualora l’eredità sia gravata da debiti. Il legatario, non dovendo accettare l’eredità, sarà obbligato ad onorare solo i debiti gravanti sul bene oggetto del legato (art.756 C.C.).